In data 27 gennaio 2025 Metalcam, i suoi soci e i creditori finanziari hanno sottoscritto ed eseguito l’accordo in esecuzione del piano di risanamento predisposto ai sensi dell’art. 56 CCII da parte della società, a conclusione del suo percorso di ristrutturazione del debito.
Carlo Tassara S.p.A. e Società Camuna di Partecipazioni S.p.A. sono state assistite dallo studio legale Giuggioli & Partners, con un team coordinato dal senior partner Pier Filippo Giuggioli e dal partner Adriano Curti, in tandem con BonelliErede.
Metalcam, società dalla storia ultracentenaria, specializzata nella produzione di forgiati a disegno in acciai di alta qualità, ha estinto integralmente i residui debiti nei confronti dei creditori finanziari, tramite un accordo che ha previsto altresì il consolidamento della posizione di Carlo Tassara S.p.A. nella compagine sociale, di cui è entrata a far parte anche Società Camuna di Partecipazioni S.p.A. tramite l’acquisizione delle partecipazioni azionarie in Metalcam riferibili alle società 3MS Holding 1 S.r.l. e 3MS Holding 2 S.r.l..
L’operazione ha visto il coinvolgimento di Ashurst e di Cappelli RCCD (per Metalcam S.p.A.), nonché di DLA Piper (per Unicredit S.p.A) e di PedersoliGattai (per BPER e per i soci di minoranza)
La legge regionale n. 2/2025 del Friuli-Venezia Giulia disciplina l’installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili individuando le aree idonee e non idonee per garantire lo sviluppo sostenibile e il rispetto del territorio. Le aree idonee e non idonee saranno visualizzabili sulla piattaforma WebGIS della Regione. Si precisa che la legge regionale entrerà in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
1. Aree idonee
Aree industriali, artigianali e di servizi
Si privilegia l’utilizzo di strutture edificate e le aree a destinazione industriale che rientrano nel censimento regionale dei siti produttivi dismessi.
Superfici di edifici e parcheggi
Aree nelle quali sono già presenti impianti della stessa fonte
per realizzare interventi di modifica, anche sostanziale, consistenti nel rifacimento, nel potenziamento o nell’integrale ricostruzione degli impianti, anche connessi a sistemi di accumulo, che non comportino una variazione dell’area occupata superiore al 20%. Questo limite percentuale non si applica per gli impianti fotovoltaici per i quali l’incremento dell’area occupata è ammissibile all’interno di un perimetro i cui punti non distino più di 200 metri da un impianto fotovoltaico esistente.
Siti produttivi dismessi e aree di bonifica
Aree di cava o porzioni delle stesse
non suscettibili di ulteriore sfruttamento, nonché le arie nelle quali l’attività estrattiva sia cessata e non sia stato effettuato l’intervento di riassetto ambientale dei luoghi.
siti ed impianti
nella disponibilità del gruppo Ferrovie dello Stato, dei gestori di infrastrutture ferroviarie, delle società concessionarie autostradali e delle società di gestione aeroportuale all’interno dei sedimi aeroportuali.
nelle zone agricole, esclusivamente per gli impianti di produzione di biometano
le aree racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri da aree a destinazione industriale, commerciale, artigianale, da siti di interesse nazionale e dalle cave sia attive sia cessate.
aree adiacenti alla rete autostradale
entro una distanza non superiore a 300 metri
discariche o i lotti di discarica, chiusi o ripristinati
aree militari dismesse
1.1 Limitazioni per gli impianti fotovoltaici a terra nelle zone agricole
Il fotovoltaico a terra è consentito solo nelle aree idonee già individuate. Le uniche eccezioni individuate sono:
a) se l’impianto è parte di una Comunità Energetica Rinnovabile (CER); b) se finanziato con fondi PNRR o PNC (Piano nazionale investimenti complementari).
1.2 Aree idonee con vincoli aggiuntivi
Anche le aree idonee devono rispettare vincoli paesaggistici e ambientali:
divieto di installazione in zone tutelate ai sensi del Codice dei Beni Culturali (D.lgs. 42/2004);
distanza minima da siti UNESCO e aree paesaggisticamente rilevanti;
divieto in parchi naturali e riserve.
1.3 Progetti su aree miste (idonee e non idonee)
Se un impianto ricade su aree parzialmente idonee e parzialmente non idonee, si applicano due regole:
se la parte non idonea è minima, si segue la disciplina delle aree idonee.
se la parte non idonea è rilevante, il progetto viene valutato secondo le norme per aree non idonee.
2. Aree non idonee
La delimitazione delle aree non idonee è stabilita dalla Giunta regionale, in conformità con:
decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 10 settembre 2010;
piani di pianificazione territoriale, ambientale e paesaggistica regionali e nazionali.
Inoltre, le aree non idonee vengono individuate sulla base di:
Tutela del patrimonio culturale e paesaggistico.
Conservazione dell’ambiente e della biodiversità.
Salvaguardia delle aree agricole di pregio.
Protezione delle zone ad alta vulnerabilità idrogeologica.
Distanza minima dai centri abitati per evitare impatti negativi sulla qualità della vita.
Tutela del patrimonio culturale e paesaggistico
Siti UNESCO
inclusi quelli in fase di candidatura
Zone classificate come “Man and the Biosphere” (MaB)
Paesaggi rurali storici
iscritti nel Registro nazionale
Beni culturali
soggetti a tutela indiretta ai sensi del D.lgs. 42/2004
Aree paesaggistiche
vincolate dal Piano Paesaggistico Regionale (PPR).
Aree a rischio archeologico
Conservazione dell’ambiente e della biodiversità
Zone umide Ramsar
Aree Natura 2000
siti SIC e ZPS
Parchi naturali e riserve regionali
Zone di ripopolamento faunistico e oasi di protezione della fauna selvatica
Aree con rischio geologico elevato (PAI) o di rischio idraulico alto (PGRA)
Superfici destinate a colture di qualità
DOP, IGP, biologico, ecc
Zone irrigue servite dai Consorzi di bonifica
Fascia di rispetto di 1.000 metri
attorno agli impianti della stessa tipologia
Aree di tutela dei centri abitati
Impianti fotovoltaici con moduli a terra
almeno 100 metri dalle zone urbane A e B; 200 metri per impianti superiori a 12 MW.
Impianti a biomasse, biogas, gas di discarica e depurazione
almeno 100 metri dai centri abitati, salvo specifiche valutazioni ambientali.
La legge regionale prevede deroghe per gli impianti agrivoltaici che possono essere realizzati anche in aree agricole non idonee se rispondono a specifici requisiti.
Inoltre, le aree che non rientrano in quelle idonee o non idonee sono considerate ordinarie ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica 21 giugno 2024.
2.1 Aree con vincoli speciali
Alcune aree possono essere dichiarate non idonee sulla base di valutazioni particolari:
beni sottoposti a tutela paesaggistica ai sensi del D.Lgs. 42/2004.
aree con fasce di rispetto fino a 7.000 metri attorno a beni UNESCO o altre zone protette.
distanza minima di 3 km dai beni tutelati per impianti eolici e 500 metri per fotovoltaici
2.2 Disciplina per impianti su aree miste (idonee e non idonee)
Se un impianto ricade sia su un’area idonea che su un’area non idonea, si applicano due regole:
se la parte non idonea è minima, si segue la disciplina delle aree idonee.
se la parte non idonea è rilevante, si applicano le norme per le aree non idonee, con maggiore rigidità nelle autorizzazioni.
3 Procedure di valutazione e autorizzazione
I progetti vengono valutati secondo criteri che considerano:
La localizzazione nelle aree idonee, non idonee o ordinarie.
L’equilibrio tra sviluppo delle rinnovabili e tutela del territorio.
L’impatto su suolo, paesaggio e centri abitati.
Le compensazioni ambientali e territoriali per mitigare gli effetti negativi degli impianti.
Il coinvolgimento delle comunità locali nelle decisioni sugli impianti di grande potenza.
Localizzazione nelle aree idonee, non idonee e ordinarie
Viene valutata la compatibilità dell’impianto con la classificazione delle aree idonee, non idonee e ordinarie; Se l’impianto ricade in un’area non idonea, l’iter autorizzativo sarà più complesso.
Presenza di altri impianti nello stesso territorio
Per evitare un’eccessiva concentrazione di impianti in determinate zone, viene considerata la presenza di impianti della stessa tipologia nelle aree limitrofe. Nelle aree agricole, gli impianti fotovoltaici a terra di potenza superiore a 10 MW devono rispettare il principio di equa distribuzione: i) devono essere circondati da una superficie agricola libera pari a 9 volte l’area dell’impianto; ii) la copertura totale degli impianti non può superare il 3% della superficie agricola comunale.
Minimizzazione del consumo di suolo
Vengono favoriti impianti che ottimizzano l’uso dello spazio, evitando un consumo eccessivo di suolo. Sono preferiti impianti su edifici, parcheggi o aree industriali dismesse piuttosto che su terreni agricoli o naturali
Soluzioni innovative per ridurre l’impatto ambientale e paesaggistico
Vengono incentivati progetti sperimentali e tecnologicamente avanzati, che minimizzano gli impatti negativi sul paesaggio e sull’ambiente. I progetti devono essere accompagnati da uno studio che analizzi: i) Patrimonio storico-culturale dell’area; ii) Qualità del paesaggio e biodiversità; iii) Interferenze con reti ecologiche e habitat protetti
Distanza dai centri abitati e mitigazione visiva
Viene analizzata la relazione visiva tra l’impianto e i centri abitati. Devono essere adottate misure di mitigazione per ridurre l’impatto estetico e ambientale
Compatibilità con il Piano Paesaggistico Regionale (PPR)
Gli impianti non devono compromettere: i) Le visuali panoramiche; ii) le aree di particolare pregio naturalistico o storico; iii) Le reti ecologiche locali.
Connessione ecologica
Gli impianti non devono interrompere la continuità ecologica tra aree naturali protette o zone di rilevanza faunistica.
Coinvolgimento delle comunità locali
Per gli impianti superiori a 1 MW, è obbligatorio un processo di comunicazione e informazione pubblica. I cittadini e le associazioni locali devono poter esprimere pareri e preoccupazioni
3.1 Superficie considerata per la valutazione del progetto
La superficie dell’impianto comprende non solo i pannelli o le turbine, ma anche tutte le infrastrutture connesse (strade di accesso, cablaggi, sottostazioni)
4 Applicabilità temporanea delle vecchie disposizioni
Fino alla pubblicazione della deliberazione della Giunta regionale che approva la cartografia delle aree non idonee rimangono in vigore i precedenti criteri di autorizzazione per gli impianti a fonti rinnovabili.
4.1 Limiti temporanei alla realizzazione di impianti in aree agricole
Fino all’adozione delle linee guida regionali viene introdotto un limite transitorio per gli impianti fotovoltaici a terra e per quelli a biometano nelle aree agricole:
La somma delle superfici di tutti gli impianti autorizzati non può superare il 3% della superficie agricola del territorio comunale.
Questa misura serve a evitare un’eccessiva concentrazione di impianti nelle aree agricole prima dell’adozione di criteri più specifici.
“Norme per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili sul territorio regionale“