Giuggioli & Partners assiste Grupo Hotusa nell’acquisizione di Hotel Sole Castello di Taormina

Giuggioli & Partners, in collaborazione con lo studio Think Legal Abogados ha affiancato Grupo Hotusa, primario operatore internazionale nel settore dell’hôtellerie, nell’acquisizione di Hotel Sole Castello di Taormina, storica struttura ricettiva situata nel cuore della città siciliana.

L’operazione, connotata da una rilevante complessità settoriale, ha visto il coinvolgimento del nostro studio associato in tutte le fasi del processo: dalla due diligence multidisciplinare alla negoziazione e redazione del contratto preliminare, fino alla stipula della compravendita definitiva, assicurando il coordinamento di tutti i profili regolatori, urbanistici e amministrativi, legati all’asset alberghiero.

La transazione è stata coordinata dal nostro Senior Partner Giulio Giuggioli, dal Partner Raffaele Giannattasio di Think Legal Abogados, con il contributo della Senior Associate Anna Proto e del Dipartimento Amministrativo con Tito Tropea.

Con questa operazione, Giuggioli & Partners rafforza il proprio posizionamento nel settore M&A alberghiero e nel Real Estate turistico, supportando gruppi internazionali in progetti ad alto valore strategico.

Riassunto della nuova disciplina sulle aree idonee del TU Rinnovabili a seguito delle modifiche introdotte dal Decreto-legge n. 175 del 21 novembre 2025

1. Aree idonee (art. 11-bis TU Rinnovabili)

Sono confermate, con alcune modifiche, le categorie di aree idonee già previste dal D.Lgs. 199/2021.

a) Siti con impianti esistenti

  • Idonei se gli interventi non comportano un ampliamento dell’area superiore al 20%.
  • Novità: tale ampliamento non è consentito per impianti fotovoltaici a terra situati in area agricola.
  • Le nuove aree devono rispettare le norme culturali e paesaggistiche (D.Lgs. 42/2004).

b) Siti di recupero

  • Aree oggetto di bonifica e cave/miniere cessate o degradate, comprese le parti non più sfruttabili.
  • Novità: inclusi anche discariche e lotti chiusi o ripristinati.

c) Aree di infrastrutture pubbliche

  • Proprietà di FS, gestori ferroviari, concessionarie autostradali e gestori aeroportuali.
  • Inclusi i beni del demanio in uso al Ministero della Difesa o dell’Interno e gli immobili individuati dall’Agenzia del Demanio.

2. Regole specifiche per gli impianti fotovoltaici

  • Confermate tra le aree idonee le fasce entro 300 metri da autostrade, edifici, aree industriali, parcheggi, data center, invasi idrici e aree dei gestori idrici.
  • Confermato il divieto di fotovoltaico a terra in aree agricole entro 500 metri da zone industriali, artigianali o commerciali (divieto introdotto dal DL Agricoltura).
  • Rimodulate in senso restrittivo le aree idonee connesse agli stabilimenti ex art. 268 del Codice dell’Ambiente:
    • Ammessi solo gli stabilimenti non agricoli e soggetti ad AIA.
    • Fascia di rispetto agricola ridotta da 500 a 350 metri.
  • Eliminata la precedente categoria di aree non vincolate ex art. 20, comma 8, lett. c-quater (D.Lgs. 199/2021).

3. Aree agricole e impianti agrivoltaici

Sono definiti gli impianti agrivoltaici “standard”: soluzioni fotovoltaiche che garantiscono continuità colturale o pastorale, con moduli eventualmente rotanti e sopraelevati.

Costituiscono deroghe al divieto generale di installazione di fotovoltaico su area agricola:

  • Comunità energetiche rinnovabili (CER);
  • agrivoltaico avanzato;
  • agrivoltaico standard, purché i moduli siano adeguatamente elevati;
  • permane il divieto generale di fotovoltaico a terra in area agricola, nonostante il contenzioso pendente sul DL Agricoltura.

4. Impianti per la produzione di biometano

La disciplina resta sostanzialmente invariata, con alcune precisazioni:

  • Idonee le aree agricole entro 500 metri da zone industriali, artigianali o commerciali;
  • idonee le aree interne agli stabilimenti ex art. 268 Codice dell’Ambiente e le aree agricole entro 500 metri da essi, solo se gli stabilimenti sono soggetti ad AIA;
  • idonee le aree entro 300 metri dalle autostrade;

eliminata la categoria ex art. 20, comma 8, lett. c-quater (aree non vincolate paesaggisticamente).

5. Ruolo delle Regioni

Entro 120 giorni dall’entrata in vigore delle nuove disposizioni (22 marzo 2026), le Regioni devono individuare le aree idonee secondo criteri nazionali.

Non possono essere qualificate come idonee:

  • aree ricomprese in beni tutelati;
  • aree ricadenti nelle fasce di rispetto: 3 km per l’eolico e 500 m per il fotovoltaico;
  • le aree agricole idonee devono essere comprese tra lo 0,8% e il 3% della SAU regionale, con possibili soglie comunali;
  • vietati divieti generalizzati all’installazione, salvo limiti specifici (artt. 11-bis e 11-quinquies TU Rinnovabili).
    È inoltre prevista una piattaforma digitale nazionale per la mappatura del territorio.

6. Aree idonee a mare (art. 11-ter TU Rinnovabili)

  • Aree individuate dai piani di gestione dello spazio marittimo.
  • Piattaforme petrolifere dismesse e porti (eolico fino a 100 MW).
  • Necessaria una variante al piano regolatore portuale entro 6 mesi.

7. Regime semplificato (art. 11-quater TU Rinnovabili)

  • Applicabile solo agli impianti interamente collocati in area idonea.
  • Non è richiesta l’autorizzazione paesaggistica; il parere resta non vincolante.

La durata dei procedimenti di autorizzazione unica è ridotta di un terzo.

8. Criticità principali

  • Assenza di un regime transitorio.
  • Rischio di effetti retroattivi sui progetti in corso, come già rilevato dal TAR Lazio sul DM Aree Idonee.
  • Mancata abrogazione espressa della normativa previgente.
  • Eliminazione delle aree ex art. 20, comma 8, lett. c-quater, e delle fasce di rispetto precedenti.
  • Divieto assoluto di idoneità per aree ricomprese nei beni tutelati; fasce di rispetto rese irrilevanti.
  • Impatto significativo sulle pipeline di progetto.
  • Restrizioni connesse all’obbligo di AIA: molti stabilimenti industriali non vi sono soggetti, con conseguente riduzione delle possibilità di sviluppo.
  • Forte ridimensionamento delle aree idonee presso impianti industriali.
  • Contrasto rispetto all’orientamento giurisprudenziale estensivo (che ricomprendeva fotovoltaico > 20 kW, centrali e sottostazioni).

Le nuove competenze di avvocati e accademici nei Consigli Giudiziari

Intervento del Prof. Pier Filippo Giuggioli, come relatore dell’Osservatorio dei Laici nell’Ordinamento Giudiziario, organizzato a Roma, presso la Sala Matteotti della Camera.

Il convegno “La valutazione della magistratura tra indipendenza ed efficienza. Una rete per il dialogo tra i laici (avvocati e professori) nel CSM e nei Consigli Giudiziari: un contributo al buon funzionamento della giustizia al servizio dei cittadini” tenuto il 30.10.2025.

Le nuove competenze di avvocati e accademici nei Consigli Giudiziari – in materia di valutazione di professionalità, incompatibilità e idoneità allo svolgimento di funzioni direttive e semidirettive dei giudici – rappresentano una rilevante responsabilità per la componente laica, la quale è tenuta a contribuire in modo serio e attento affinché si ripristini l’indispensabile fiducia dei cittadini nel buono e corretto funzionamento della Giustizia.

💡 Il suo contributo ci ricorda come visione, competenza e passione siano gli elementi che davvero guidano il cambiamento.

👉 Potete trovare il video completo qui: https://youtube.com/watch?v=zXw3mraGyFY&si=py_CMXXNZx4YYINu

Agnoli & Giuggioli with Ashurst advises Copenhagen Infrastructure Partners on the partnership with GC Storage for 2.3 GW pipeline of large-scale battery storage projects in Italy

Agnoli & Giuggioli lawfirm advised GC Storage Service Limited with a team led by partners Giulio Giuggioli e Roberta Ardigò, senior associate Anna Proto and associates Tito Tropea and Chiara Tonarelli.

Global law firm Ashurst advised Copenhagen Infrastructure Partners, the world’s largest dedicated fund manager within greenfield renewable energy investments, through its Flagship Fund CI V on a partnership with Italian developer GC Storage for a 2.3 GW pipeline of large-scale BESS projects under development in Italy.

The deal marks the addition of one of the largest BESS pipelines under development in Italy to CIP’s portfolio.

Ashurst advised Copenhagen Infrastructure Partners with a team led by partner Carloandrea Meacci supported for the transactional aspects by partner Annamaria Pinzuti, counsel Andrea Di Rosa, associates Federico Piccione, Francesco Carrà, Alessio Lisanti and trainees Alessio Parenti and Claudia Rocco. The due diligence aspects of the transaction have been followed by a team led by partner Elena Giuffrè with the support of associates Marta Simoncelli and Francesca Sala and trainee and Matteo Perrone.

Renam, a company of the BayWa r.e. group, played a role as the technical and engineering partner in the entire operation. The project saw the direct involvement of theManaging Director Paolo Vincenzo Chiantore, the Head of Asset Management and Technical Advising Simone Pinamonte, and team members Nicola Ielo and Umberto Ivoi. A contribution was also provided by the partners A176Lab – Giovanni Gabellone, Gaspare Lipari and Pietro Artale – and GEOINGEGNERIA S.E.T. , Antonino Cacioppo along with their technical staff.

La parabola del litigation funding: dal Medioevo alla sentenza Paccar

Sebbene sia ampiamente riconosciuto che il finanziamento del contenzioso sia un fenomeno recente, le sue origini affondano le radici nel mondo inglese medievale. 

Da pratica legittima, se non addirittura obbligatoria, diventa illecita (la cosiddetta “champerty”) e come tale veniva considerata fino a tempi recenti nel contesto anglo-americano. 

Con diverse argomentazioni e precisazioni di dettaglio, spesso divergenti a seconda dell’ordinamento considerato, i tribunali inglesi e americani tendono ormai invece a considerare lecito il finanziamento del contenzioso, in considerazione della sua indubbia utilità nel facilitare l’accesso alla giustizia. 

In questo panorama, ormai stabile da alcuni anni, si inserisce la decisione della Corte Suprema del Regno Unito nel caso “Paccar” che dichiara inapplicabili gli accordi di finanziamento del contenzioso in circolazione, riaccendendo così il dibattito ormai sopito sulla sua validità.

La parabola del litigation funding: dal Medioevo alla sentenza Paccar 
PIER FILIPPO GIUGGIOLI

Giuggioli & Partners coinvolto nell’accordo di risanamento di Metalcam

In data 27 gennaio 2025 Metalcam, i suoi soci e i creditori finanziari hanno sottoscritto ed eseguito l’accordo in esecuzione del piano di risanamento predisposto ai sensi dell’art. 56 CCII da parte della società, a conclusione del suo percorso di ristrutturazione del debito.

Carlo Tassara S.p.A. e Società Camuna di Partecipazioni S.p.A. sono state assistite dallo studio legale Giuggioli & Partners, con un team coordinato dal senior partner Pier Filippo Giuggioli e dal partner Adriano Curti, in tandem con BonelliErede.

Metalcam, società dalla storia ultracentenaria, specializzata nella produzione di forgiati a disegno in acciai di alta qualità, ha estinto integralmente i residui debiti nei confronti dei creditori finanziari, tramite un accordo che ha previsto altresì il consolidamento della posizione di Carlo Tassara S.p.A. nella compagine sociale, di cui è entrata a far parte anche Società Camuna di Partecipazioni S.p.A. tramite l’acquisizione delle partecipazioni azionarie in Metalcam riferibili alle società 3MS Holding 1 S.r.l. e 3MS Holding 2 S.r.l..

L’operazione ha visto il coinvolgimento di Ashurst e di Cappelli RCCD (per Metalcam S.p.A.), nonché di DLA Piper (per Unicredit S.p.A) e di PedersoliGattai (per BPER e per i soci di minoranza)

Norme per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili sul territorio regionale

Premessa

La legge regionale n. 2/2025 del Friuli-Venezia Giulia disciplina l’installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili individuando le aree idonee e non idonee per garantire lo sviluppo sostenibile e il rispetto del territorio. Le aree idonee e non idonee saranno visualizzabili sulla piattaforma WebGIS della Regione. Si precisa che la legge regionale entrerà in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

1. Aree idonee

Aree industriali, artigianali e di serviziSi privilegia l’utilizzo di strutture edificate e le aree a destinazione industriale che rientrano nel censimento regionale dei siti produttivi dismessi.
Superfici di edifici e parcheggi
Aree nelle quali sono già presenti impianti della stessa fonteper realizzare interventi di modifica, anche sostanziale, consistenti nel rifacimento, nel potenziamento o nell’integrale ricostruzione degli impianti, anche connessi a sistemi di accumulo, che non comportino una variazione dell’area occupata superiore al 20%. Questo limite percentuale non si applica per gli impianti fotovoltaici per i quali l’incremento dell’area occupata è ammissibile all’interno di un perimetro i cui punti non distino più di 200 metri da un impianto fotovoltaico esistente.
Siti produttivi dismessi e aree di bonifica
Aree di cava o porzioni delle stessenon suscettibili di ulteriore sfruttamento, nonché le arie nelle quali l’attività estrattiva sia cessata e non sia stato effettuato l’intervento di riassetto ambientale dei luoghi.
siti ed impiantinella disponibilità del gruppo Ferrovie dello Stato, dei gestori di infrastrutture ferroviarie, delle società concessionarie autostradali e delle società di gestione aeroportuale all’interno dei sedimi aeroportuali.
nelle zone agricole, esclusivamente per gli impianti di produzione di biometanole aree racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri da aree a destinazione industriale, commerciale, artigianale, da siti di interesse nazionale e dalle cave sia attive sia cessate.
aree adiacenti alla rete autostradaleentro una distanza non superiore a 300 metri
 discariche o i lotti di discarica, chiusi o ripristinati
aree militari dismesse

1.1 Limitazioni per gli impianti fotovoltaici a terra nelle zone agricole

Il fotovoltaico a terra è consentito solo nelle aree idonee già individuate. Le uniche eccezioni individuate sono:

a) se l’impianto è parte di una Comunità Energetica Rinnovabile (CER);
b) se finanziato con fondi PNRR o PNC (Piano nazionale investimenti complementari).

1.2 Aree idonee con vincoli aggiuntivi

Anche le aree idonee devono rispettare vincoli paesaggistici e ambientali:

  • divieto di installazione in zone tutelate ai sensi del Codice dei Beni Culturali (D.lgs. 42/2004);
  • distanza minima da siti UNESCO e aree paesaggisticamente rilevanti;
  • divieto in parchi naturali e riserve.

1.3 Progetti su aree miste (idonee e non idonee)

Se un impianto ricade su aree parzialmente idonee e parzialmente non idonee, si applicano due regole:

  • se la parte non idonea è minima, si segue la disciplina delle aree idonee.
  • se la parte non idonea è rilevante, il progetto viene valutato secondo le norme per aree non idonee.

2. Aree non idonee

La delimitazione delle aree non idonee è stabilita dalla Giunta regionale, in conformità con:

  1. decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 10 settembre 2010;
  2. piani di pianificazione territoriale, ambientale e paesaggistica regionali e nazionali.

Inoltre, le aree non idonee vengono individuate sulla base di:

  • Tutela del patrimonio culturale e paesaggistico.
  • Conservazione dell’ambiente e della biodiversità.
  • Salvaguardia delle aree agricole di pregio.
  • Protezione delle zone ad alta vulnerabilità idrogeologica.
  • Distanza minima dai centri abitati per evitare impatti negativi sulla qualità della vita.
Tutela del patrimonio culturale e paesaggistico
Siti UNESCOinclusi quelli in fase di candidatura
Zone classificate come “Man and the Biosphere” (MaB)
Paesaggi rurali storiciiscritti nel Registro nazionale
Beni culturalisoggetti a tutela indiretta ai sensi del D.lgs. 42/2004
Aree paesaggistichevincolate dal Piano Paesaggistico Regionale (PPR).
Aree a rischio archeologico
                                                  Conservazione dell’ambiente e della biodiversità
Zone umide Ramsar
Aree Natura 2000siti SIC e ZPS
Parchi naturali e riserve regionali
Zone di ripopolamento faunistico e oasi di protezione della fauna selvatica
Aree con rischio geologico elevato (PAI) o di rischio idraulico alto (PGRA)
Superfici destinate a colture di qualitàDOP, IGP, biologico, ecc
Zone irrigue servite dai Consorzi di bonifica
Fascia di rispetto di 1.000 metriattorno agli impianti della stessa tipologia
Aree di tutela dei centri abitati
Impianti fotovoltaici con moduli a terraalmeno 100 metri dalle zone urbane A e B; 200 metri per impianti superiori a 12 MW.
Impianti a biomasse, biogas, gas di discarica e depurazionealmeno 100 metri dai centri abitati, salvo specifiche valutazioni ambientali.

La legge regionale prevede deroghe per gli impianti agrivoltaici che possono essere realizzati anche in aree agricole non idonee se rispondono a specifici requisiti.

Inoltre, le aree che non rientrano in quelle idonee o non idonee sono considerate ordinarie ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica 21 giugno 2024.

2.1 Aree con vincoli speciali

Alcune aree possono essere dichiarate non idonee sulla base di valutazioni particolari:

  • beni sottoposti a tutela paesaggistica ai sensi del D.Lgs. 42/2004.
  • aree con fasce di rispetto fino a 7.000 metri attorno a beni UNESCO o altre zone protette.
  • distanza minima di 3 km dai beni tutelati per impianti eolici e 500 metri per fotovoltaici 

2.2 Disciplina per impianti su aree miste (idonee e non idonee)

Se un impianto ricade sia su un’area idonea che su un’area non idonea, si applicano due regole:

  • se la parte non idonea è minima, si segue la disciplina delle aree idonee.
  • se la parte non idonea è rilevante, si applicano le norme per le aree non idonee, con maggiore rigidità nelle autorizzazioni.

3 Procedure di valutazione e autorizzazione

I progetti vengono valutati secondo criteri che considerano:

  • La localizzazione nelle aree idonee, non idonee o ordinarie.
  • L’equilibrio tra sviluppo delle rinnovabili e tutela del territorio.
  • L’impatto su suolo, paesaggio e centri abitati.
  • Le compensazioni ambientali e territoriali per mitigare gli effetti negativi degli impianti.
  • Il coinvolgimento delle comunità locali nelle decisioni sugli impianti di grande potenza.
Localizzazione nelle aree idonee, non idonee e ordinarieViene valutata la compatibilità dell’impianto con la classificazione delle aree idonee, non idonee e ordinarie;
Se l’impianto ricade in un’area non idonea, l’iter autorizzativo sarà più complesso.
Presenza di altri impianti nello stesso territorioPer evitare un’eccessiva concentrazione di impianti in determinate zone, viene considerata la presenza di impianti della stessa tipologia nelle aree limitrofe.
Nelle aree agricole, gli impianti fotovoltaici a terra di potenza superiore a 10 MW devono rispettare il principio di equa distribuzione: i) devono essere circondati da una superficie agricola libera pari a 9 volte l’area dell’impianto; ii) la copertura totale degli impianti non può superare il 3% della superficie agricola comunale.
Minimizzazione del consumo di suoloVengono favoriti impianti che ottimizzano l’uso dello spazio, evitando un consumo eccessivo di suolo.
Sono preferiti impianti su edifici, parcheggi o aree industriali dismesse piuttosto che su terreni agricoli o naturali
Soluzioni innovative per ridurre l’impatto ambientale e paesaggisticoVengono incentivati progetti sperimentali e tecnologicamente avanzati, che minimizzano gli impatti negativi sul paesaggio e sull’ambiente.
I progetti devono essere accompagnati da uno studio che analizzi: i) Patrimonio storico-culturale dell’area; ii) Qualità del paesaggio e biodiversità; iii) Interferenze con reti ecologiche e habitat protetti
Distanza dai centri abitati e mitigazione visivaViene analizzata la relazione visiva tra l’impianto e i centri abitati.
Devono essere adottate misure di mitigazione per ridurre l’impatto estetico e ambientale
Compatibilità con il Piano Paesaggistico Regionale (PPR)Gli impianti non devono compromettere: i) Le visuali panoramiche; ii) le aree di particolare pregio naturalistico o storico; iii) Le reti ecologiche locali.
Connessione ecologicaGli impianti non devono interrompere la continuità ecologica tra aree naturali protette o zone di rilevanza faunistica.
Coinvolgimento delle comunità localiPer gli impianti superiori a 1 MW, è obbligatorio un processo di comunicazione e informazione pubblica.
I cittadini e le associazioni locali devono poter esprimere pareri e preoccupazioni

3.1 Superficie considerata per la valutazione del progetto

La superficie dell’impianto comprende non solo i pannelli o le turbine, ma anche tutte le infrastrutture connesse (strade di accesso, cablaggi, sottostazioni)

4 Applicabilità temporanea delle vecchie disposizioni

Fino alla pubblicazione della deliberazione della Giunta regionale che approva la cartografia delle aree non idonee rimangono in vigore i precedenti criteri di autorizzazione per gli impianti a fonti rinnovabili.

4.1 Limiti temporanei alla realizzazione di impianti in aree agricole

Fino all’adozione delle linee guida regionali viene introdotto un limite transitorio per gli impianti fotovoltaici a terra e per quelli a biometano nelle aree agricole:

  • La somma delle superfici di tutti gli impianti autorizzati non può superare il 3% della superficie agricola del territorio comunale.
  • Questa misura serve a evitare un’eccessiva concentrazione di impianti nelle aree agricole prima dell’adozione di criteri più specifici.

Norme per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili sul territorio regionale