Riassunto della nuova disciplina sulle aree idonee del TU Rinnovabili a seguito delle modifiche introdotte dal Decreto-legge n. 175 del 21 novembre 2025

1. Aree idonee (art. 11-bis TU Rinnovabili)

Sono confermate, con alcune modifiche, le categorie di aree idonee già previste dal D.Lgs. 199/2021.

a) Siti con impianti esistenti

  • Idonei se gli interventi non comportano un ampliamento dell’area superiore al 20%.
  • Novità: tale ampliamento non è consentito per impianti fotovoltaici a terra situati in area agricola.
  • Le nuove aree devono rispettare le norme culturali e paesaggistiche (D.Lgs. 42/2004).

b) Siti di recupero

  • Aree oggetto di bonifica e cave/miniere cessate o degradate, comprese le parti non più sfruttabili.
  • Novità: inclusi anche discariche e lotti chiusi o ripristinati.

c) Aree di infrastrutture pubbliche

  • Proprietà di FS, gestori ferroviari, concessionarie autostradali e gestori aeroportuali.
  • Inclusi i beni del demanio in uso al Ministero della Difesa o dell’Interno e gli immobili individuati dall’Agenzia del Demanio.

2. Regole specifiche per gli impianti fotovoltaici

  • Confermate tra le aree idonee le fasce entro 300 metri da autostrade, edifici, aree industriali, parcheggi, data center, invasi idrici e aree dei gestori idrici.
  • Confermato il divieto di fotovoltaico a terra in aree agricole entro 500 metri da zone industriali, artigianali o commerciali (divieto introdotto dal DL Agricoltura).
  • Rimodulate in senso restrittivo le aree idonee connesse agli stabilimenti ex art. 268 del Codice dell’Ambiente:
    • Ammessi solo gli stabilimenti non agricoli e soggetti ad AIA.
    • Fascia di rispetto agricola ridotta da 500 a 350 metri.
  • Eliminata la precedente categoria di aree non vincolate ex art. 20, comma 8, lett. c-quater (D.Lgs. 199/2021).

3. Aree agricole e impianti agrivoltaici

Sono definiti gli impianti agrivoltaici “standard”: soluzioni fotovoltaiche che garantiscono continuità colturale o pastorale, con moduli eventualmente rotanti e sopraelevati.

Costituiscono deroghe al divieto generale di installazione di fotovoltaico su area agricola:

  • Comunità energetiche rinnovabili (CER);
  • agrivoltaico avanzato;
  • agrivoltaico standard, purché i moduli siano adeguatamente elevati;
  • permane il divieto generale di fotovoltaico a terra in area agricola, nonostante il contenzioso pendente sul DL Agricoltura.

4. Impianti per la produzione di biometano

La disciplina resta sostanzialmente invariata, con alcune precisazioni:

  • Idonee le aree agricole entro 500 metri da zone industriali, artigianali o commerciali;
  • idonee le aree interne agli stabilimenti ex art. 268 Codice dell’Ambiente e le aree agricole entro 500 metri da essi, solo se gli stabilimenti sono soggetti ad AIA;
  • idonee le aree entro 300 metri dalle autostrade;

eliminata la categoria ex art. 20, comma 8, lett. c-quater (aree non vincolate paesaggisticamente).

5. Ruolo delle Regioni

Entro 120 giorni dall’entrata in vigore delle nuove disposizioni (22 marzo 2026), le Regioni devono individuare le aree idonee secondo criteri nazionali.

Non possono essere qualificate come idonee:

  • aree ricomprese in beni tutelati;
  • aree ricadenti nelle fasce di rispetto: 3 km per l’eolico e 500 m per il fotovoltaico;
  • le aree agricole idonee devono essere comprese tra lo 0,8% e il 3% della SAU regionale, con possibili soglie comunali;
  • vietati divieti generalizzati all’installazione, salvo limiti specifici (artt. 11-bis e 11-quinquies TU Rinnovabili).
    È inoltre prevista una piattaforma digitale nazionale per la mappatura del territorio.

6. Aree idonee a mare (art. 11-ter TU Rinnovabili)

  • Aree individuate dai piani di gestione dello spazio marittimo.
  • Piattaforme petrolifere dismesse e porti (eolico fino a 100 MW).
  • Necessaria una variante al piano regolatore portuale entro 6 mesi.

7. Regime semplificato (art. 11-quater TU Rinnovabili)

  • Applicabile solo agli impianti interamente collocati in area idonea.
  • Non è richiesta l’autorizzazione paesaggistica; il parere resta non vincolante.

La durata dei procedimenti di autorizzazione unica è ridotta di un terzo.

8. Criticità principali

  • Assenza di un regime transitorio.
  • Rischio di effetti retroattivi sui progetti in corso, come già rilevato dal TAR Lazio sul DM Aree Idonee.
  • Mancata abrogazione espressa della normativa previgente.
  • Eliminazione delle aree ex art. 20, comma 8, lett. c-quater, e delle fasce di rispetto precedenti.
  • Divieto assoluto di idoneità per aree ricomprese nei beni tutelati; fasce di rispetto rese irrilevanti.
  • Impatto significativo sulle pipeline di progetto.
  • Restrizioni connesse all’obbligo di AIA: molti stabilimenti industriali non vi sono soggetti, con conseguente riduzione delle possibilità di sviluppo.
  • Forte ridimensionamento delle aree idonee presso impianti industriali.
  • Contrasto rispetto all’orientamento giurisprudenziale estensivo (che ricomprendeva fotovoltaico > 20 kW, centrali e sottostazioni).

Le nuove competenze di avvocati e accademici nei Consigli Giudiziari

Intervento del Prof. Pier Filippo Giuggioli, come relatore dell’Osservatorio dei Laici nell’Ordinamento Giudiziario, organizzato a Roma, presso la Sala Matteotti della Camera.

Il convegno “La valutazione della magistratura tra indipendenza ed efficienza. Una rete per il dialogo tra i laici (avvocati e professori) nel CSM e nei Consigli Giudiziari: un contributo al buon funzionamento della giustizia al servizio dei cittadini” tenuto il 30.10.2025.

Le nuove competenze di avvocati e accademici nei Consigli Giudiziari – in materia di valutazione di professionalità, incompatibilità e idoneità allo svolgimento di funzioni direttive e semidirettive dei giudici – rappresentano una rilevante responsabilità per la componente laica, la quale è tenuta a contribuire in modo serio e attento affinché si ripristini l’indispensabile fiducia dei cittadini nel buono e corretto funzionamento della Giustizia.

💡 Il suo contributo ci ricorda come visione, competenza e passione siano gli elementi che davvero guidano il cambiamento.

👉 Potete trovare il video completo qui: https://youtube.com/watch?v=zXw3mraGyFY&si=py_CMXXNZx4YYINu

Agnoli & Giuggioli with Ashurst advises Copenhagen Infrastructure Partners on the partnership with GC Storage for 2.3 GW pipeline of large-scale battery storage projects in Italy

Agnoli & Giuggioli lawfirm advised GC Storage Service Limited with a team led by partners Giulio Giuggioli e Roberta Ardigò, senior associate Anna Proto and associates Tito Tropea and Chiara Tonarelli.

Global law firm Ashurst advised Copenhagen Infrastructure Partners, the world’s largest dedicated fund manager within greenfield renewable energy investments, through its Flagship Fund CI V on a partnership with Italian developer GC Storage for a 2.3 GW pipeline of large-scale BESS projects under development in Italy.

The deal marks the addition of one of the largest BESS pipelines under development in Italy to CIP’s portfolio.

Ashurst advised Copenhagen Infrastructure Partners with a team led by partner Carloandrea Meacci supported for the transactional aspects by partner Annamaria Pinzuti, counsel Andrea Di Rosa, associates Federico Piccione, Francesco Carrà, Alessio Lisanti and trainees Alessio Parenti and Claudia Rocco. The due diligence aspects of the transaction have been followed by a team led by partner Elena Giuffrè with the support of associates Marta Simoncelli and Francesca Sala and trainee and Matteo Perrone.

Renam, a company of the BayWa r.e. group, played a role as the technical and engineering partner in the entire operation. The project saw the direct involvement of theManaging Director Paolo Vincenzo Chiantore, the Head of Asset Management and Technical Advising Simone Pinamonte, and team members Nicola Ielo and Umberto Ivoi. A contribution was also provided by the partners A176Lab – Giovanni Gabellone, Gaspare Lipari and Pietro Artale – and GEOINGEGNERIA S.E.T. , Antonino Cacioppo along with their technical staff.

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